Nel rilasciare copia del verbale di invalidità per gli usi consentiti dalla legge, come richiedere il contrassegno per l'accesso alla Ztl o usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli, le commissioni mediche devono omettere le parti con la descrizione dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e della diagnosi del paziente. Lo ha stabilito il Garante privacy, con un provvedimento [doc. web n. 2536504] a rilevanza generale inviato a Regioni, Province autonome e Inps.
Il provvedimento adottato dall'Autorità tiene conto delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano una violazione della loro riservatezza, a seguito della procedura introdotta con una norma del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili. Tale norma prevede, in particolare, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l'attualità del contenuto e la conformità all'originale.
Consegnare al comune o al rivenditore di auto la copia integrale del verbale però, a parere dei segnalanti, rappresenta una grave violazione della riservatezza perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.
Nel riconoscere l'intento semplificatorio della norma, l'Autorità - alla luce della normativa sulla privacy, della disciplina di settore, nonché di provvedimenti già adottati in materia - ha ritenuto tuttavia necessario dover elevare le garanzie a tutela dei disabili e ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.