NEWSLETTER Novembre 2012
SCUOLA E PRIVACY
La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile fornire a professori, genitori e studenti, sulla
base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della
privacy.
Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il
loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati
vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente
se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per
registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere
nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono
diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare
che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo
studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini
didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i
saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare
o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario
ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel
pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono
gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli.
Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere
con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse
scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone
interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo
negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese
riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente
delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli
studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati
personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti
è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del
trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non
aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione
riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della
pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono
pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime
della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli
scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle
condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti
portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente
nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati
raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati -
come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire
semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di
informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati
sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non
aggiornate.