Una società di trasporti internazionali potrà estendere fino a 90 giorni i tempi di conservazione delle immagini videoregistrate nei magazzini delle proprie filiali, ma solo per consentire l'accertamento di eventuali illeciti e l'individuazione dei possibili responsabili da parte dell'autorità giudiziaria.
Lo ha stabilito il Garante privacy accogliendo l'istanza di verifica preliminare presentata dalla società al fine di rafforzare il livello di tutela dei beni aziendali e della merce stoccata nei propri magazzini, di prevenire furti o manomissioni delle merci custodite e di garantire la qualità del servizio.
L'ok del Garante all'estensione dei tempi di conservazione delle immagini tiene conto, tra l'altro, delle specifiche modalità di lavoro della società le quali prevedono che le merci, essendo spesso oggetto di trasporti internazionali, possano giungere a destinazione diversi giorni dopo lo stoccaggio in magazzino. Di conseguenza, in alcuni casi le eventuali manomissioni risultano rilevabili solo dopo molto tempo dalla spedizione, attraverso una ricostruzione delle cause che può richiedere l'analisi di immagini registrate anche molti giorni prima. Le esigenze di una videosorveglianza più lunga, inoltre, sono collegabili alle stringenti norme internazionali sulla sicurezza dei trasporti di persone e merci che prevedono standard molto elevati e alle procedure di controllo doganale cui la società è soggetta. Operando attraverso i depositi doganali, la società è infatti obbligata a trattenere presso i propri magazzini le merci che l'Autorità doganale intende sottoporre a controlli più approfonditi e quelle sulle quali vi siano sospetti di reato relativi alle spedizioni.